Come ricostruire una decisione societaria nell’analisi del rischio di reati 231?

Come ricostruire una decisione societaria nel rischio di reati societari 231: documenti, deleghe, controlli, limiti e quando coinvolgere un professionista.

Ricostruire una decisione societaria significa stabilire, per uno specifico atto o dato comunicato, chi ha deciso, con quali poteri, su quali informazioni, attraverso quali passaggi autorizzativi e con quali controlli. Nell’analisi del rischio di reati societari 231, questa ricostruzione non dimostra da sola un reato né esclude la responsabilità dell’ente: serve a distinguere uno scarto documentale o organizzativo dai presupposti che la legge richiede per la singola fattispecie e per l’eventuale responsabilità dell’ente.

Il punto risolutivo è non partire dal solo bilancio, dal solo verbale o dalla sola delega. Occorre ricomporre la sequenza fra dato amministrativo-contabile, proposta, decisione, esecuzione, comunicazione agli organi sociali o al pubblico e flusso di controllo. Se uno di questi passaggi non è ricostruibile, l’esito utile è individuare quale fatto manca e quale documento può chiarirlo; non attribuire automaticamente la difformità a una falsa comunicazione sociale.

In sintesi

  • Delimitare una decisione precisa: oggetto, periodo, comunicazione interessata e soggetti che hanno contribuito al suo contenuto.
  • Confrontare verbale, deleghe, procure, dati contabili e comunicazioni per verificare se la stessa informazione è stata usata e rappresentata coerentemente.
  • Considerare anche chi abbia esercitato di fatto gestione o controllo, non solo chi abbia firmato l’atto.
  • Separare la debolezza di un processo dai requisiti della fattispecie penale: un’anomalia non basta, ad esempio, per integrare le false comunicazioni sociali.
  • Verificare separatamente interesse o vantaggio dell’ente, ruolo del soggetto e condizioni previste dagli artt. 5, 6 o 7 del D.Lgs. 231/2001.

La decisione da ricostruire non coincide con il documento finale

Una decisione societaria può riguardare l’approvazione di un bilancio, l’adozione di una stima che entra in una relazione, la scelta di non comunicare un fatto oppure l’impiego di risorse per attuare una delibera. Il documento finale è un punto della sequenza, non la sequenza intera. Per questo la lettura deve iniziare dall’oggetto concreto: quale dato economico, patrimoniale o finanziario era sottoposto a valutazione; quale comunicazione ne avrebbe recepito l’effetto; quale organo o funzione poteva incidere sulla scelta.

L’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 collega la responsabilità dell’ente ai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti apicali, inclusi coloro che esercitano di fatto gestione e controllo, o dai sottoposti nei termini indicati dalla norma. La ricostruzione deve quindi chiarire il ruolo effettivo di chi ha proposto, fornito il dato, autorizzato il passaggio, eseguito l’operazione e controllato il flusso. La firma, da sola, non esaurisce questa verifica; allo stesso modo, una delega formalmente esistente non chiarisce da sola come la decisione sia stata formata.

Per i reati societari, l’art. 25-ter del decreto comprende nel catalogo, fra gli altri, le false comunicazioni sociali disciplinate dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile. L’inclusione nel catalogo non trasforma ogni incoerenza contabile in reato né rende automatica la responsabilità dell’ente. Impone invece di verificare, con ordine, la fattispecie potenzialmente rilevante, il soggetto coinvolto, il collegamento con interesse o vantaggio e le condizioni applicabili al caso.

Percorso diagnostico: dalla riga contabile alla catena decisionale

  1. Fissare il perimetro della scelta. Identificare la delibera, il verbale, la relazione o la comunicazione da esaminare; indicare periodo di riferimento, dato contabile interessato e destinatari della comunicazione. Se il problema è un valore iscritto o omesso, occorre affiancare il prospetto che lo genera e le evidenze disponibili alla data della decisione.
  2. Ricostruire poteri e partecipanti. Mettere in sequenza proposta tecnica, istruttoria, pareri o verifiche interne disponibili, convocazione, discussione, delibera, firma ed esecuzione. Deleghe e procure vanno confrontate con l’attività concretamente svolta: la verifica deve includere anche l’eventuale esercizio di fatto di funzioni di gestione o controllo.
  3. Seguire il dato attraverso i documenti. Confrontare il valore o il fatto considerato nella decisione con bilancio, relazioni, scritture di supporto, comunicazioni agli organi sociali e flussi verso l’OdV quando previsti dal modello. Uno scarto va descritto con precisione: quale informazione differisce, in quale data, chi l’ha ricevuta e se esiste una motivazione documentata.
  4. Verificare il presidio applicabile. Per le attività a rischio, l’art. 6 richiede protocolli diretti a programmare formazione e attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire. Il confronto utile riguarda quindi il protocollo pertinente, le modalità di gestione delle risorse finanziarie e gli obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza, senza dedurre dalla loro mera presenza un esito liberatorio.

Questo percorso produce una mappa verificabile. Se una delega non coincide con il potere esercitato, oppure se il dato passato al decisore non coincide con quello poi comunicato, il risultato corretto è segnalare lo scarto e circoscrivere gli elementi da approfondire. Non è corretto colmare lo scarto ipotizzando intenzioni, causali o movimenti non documentati.

Quando un’anomalia documentale non basta

L’art. 2621 c.c., fuori dai casi dell’art. 2622, riguarda amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto, nelle comunicazioni previste dalla legge consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, con concreta idoneità a indurre altri in errore. La verifica deve conservare tutti questi elementi: non è sufficiente rilevare un valore non spiegato, un verbale sintetico o un controllo incompleto.

L’art. 2622 c.c. disciplina invece le false comunicazioni sociali delle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea e delle società equiparate dalla disposizione. Prima di usare una fattispecie come chiave di lettura, va quindi identificata la tipologia della società e la comunicazione effettivamente coinvolta.

La carenza organizzativa resta un elemento da analizzare con serietà, ma ha un piano distinto. Per un fatto commesso da un apicale, l’eventuale esonero dell’ente previsto dall’art. 6 richiede congiuntamente modello adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, affidamento della vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri, elusione fraudolenta del modello e assenza di omessa o insufficiente vigilanza. Un verbale ordinato o una delega dettagliata possono essere elementi da esaminare, non una garanzia autonoma.

Nel caso dei sottoposti, l’art. 7 richiede di valutare se il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. La norma esclude tale inosservanza se, prima del fatto, l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Ruolo del soggetto, catena di vigilanza, momento di adozione ed effettiva attuazione restano quindi verifiche separate.

Un caso applicativo per leggere lo scarto

Si ipotizzi che il consiglio approvi una relazione che recepisce una stima contabile. Il verbale indica che la documentazione è stata esaminata; una delega attribuisce a un dirigente poteri di firma; un prospetto di supporto conservato dalla funzione amministrativa espone però un dato diverso da quello recepito nella relazione. La ricostruzione non consente di affermare che esista una falsa comunicazione sociale.

Il risultato operativo è più circoscritto: occorre confrontare le due versioni del dato, ricostruire quale versione sia stata disponibile prima della delibera, identificare chi abbia potuto modificarla o condizionarne l’uso e verificare se il fatto fosse materiale e soggetto a comunicazione imposta dalla legge. Cambierebbe la conclusione istruttoria l’emersione di una evidenza che dimostri la consapevole esposizione o omissione di un fatto materiale rilevante, l’ingiusto profitto e la concreta idoneità a indurre altri in errore; per società rientranti nell’art. 2622 cambierebbe inoltre il perimetro della fattispecie da esaminare.

Se serve preparare un confronto specialistico centrato su un verbale, può essere utile anche il metodo per preparare un parere utile su governance e deleghe, mantenendo distinta l’istruttoria documentale da una conclusione sulla responsabilità.

Quando coinvolgere lo studio

È opportuno coinvolgere un professionista quando lo scarto coinvolge un bilancio, una relazione o altra comunicazione sociale, quando non è chiaro chi abbia esercitato poteri decisionali o quando emergono possibili profili di interesse o vantaggio dell’ente. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto attraverso una prima lettura di verbali, deleghe, procure, documenti amministrativo-contabili, comunicazioni e flussi verso l’OdV, coordinando professionisti associati quando siano necessarie valutazioni legali.

Nel contatto descrivi la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili; le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto. Per una prima valutazione senza impegno, richiedi una consulenza.

Fonti e riferimenti

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